forma libera
per il mandato, vincolata per la procura
Cass.
10.11.2000, n. 14637
Procura
e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti negoziali
diversi.
La procura conferisce ad un soggetto il potere di agire nel
nome e in vece del rappresentante.
Il mandato obbliga il mandatario al compimento di attività
giuridiche nell'interesse del mandante, senza spendere il suo nome.
Poiché però entrambi i negozi assolvono il ruolo di
manifestazione della volontà, rispettivamente del rappresentato, o del
mandante, di ottenere il compimento dell'attività da parte del rappresentante o
del mandatario, condizione di validità dell'uno e dell'altro è che tale
manifestazione abbia la medesima forma prescritta perché l'attività - che può,
o deve, esser compiuta - possa produrre gli effetti voluti.
Qualora invece il mandante conferisca la rappresentanza al
mandatario, la forma per la validità del contratto di mandato è libera, con
conseguente costituzione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma
necessaria alla validità della procura si applicano i principi predetti.